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Verso il nuovo piano Transizione 5.0: dal PNRR 6,3 miliardi per la sfida green e digitale delle imprese

Il piano Transizione 5.0, incluso nel DECRETO PNRR, prevede importanti crediti d’imposta fino al 45% per gli investimenti delle imprese mirati al risparmio energetico. Questo programma, volto a stimolare nel 2024 e 2025 gli investimenti in progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, diventerà a tutti gli effetti operativo solo dopo l’emanazione dei decreti attuativi ancora mancanti.

Quali sono i beni agevolabili?
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (legge cosiddetta Impresa 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Sono ammessi all’agevolazione, solo se effettuate nell’ambito di un investimento in beni materiali ed immateriali con le caratteristiche sopra evidenziate anche:

1) gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti di stoccaggio. I moduli fotovoltaici sono agevolabili solo se rispondono ai seguenti requisiti, attestati dal produttore, di carattere territoriale e qualitativo (art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) del D.L. n. 181/2023):

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% del loro costo);
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0% (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 140% del loro costo);

2) le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese concorrono al credito nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso per un importo massimo di 300.000 euro.

A quanto corrisponde il beneficio fiscale ottenibile in credito d’imposta?
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
• al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
• al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabile con apposito Decreto Ministeriale.

Come accedere al contributo
Per l’accesso al contributo le imprese devono presentare apposite comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal Decreto Ministeriale.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.

Inoltre, l’effettivo sostenimento della spesa e la corrispondenza della stessa alla documentazione contabile dell’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Per le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti le spese relative alla certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

La nuova agevolazione non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.

E’ necessario mantenere il possesso dei macchinari 5 anni, pena la riduzione dei benefici fiscali.

La modalità di fruizione
La modalità di fruizione prevede la compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2025, con eccedenze riportate in avanti e utilizzate entro cinque anni. Tuttavia, i crediti d’imposta non possono essere ceduti o trasferiti e subiscono riduzioni se i beni agevolati sono ceduti o destinati a usi estranei all’attività d’impresa.

I provvedimenti attuativi
Sono attesi due decreti attuativi in materia di incentivi alle imprese per il risparmio energetico e la formazione.
Il primo, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sarà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e tratterà sei punti chiave: modalità di comunicazione e certificazione, criteri per il risparmio energetico, concessione e controllo del credito d’imposta, limite di spesa, requisiti dei certificatori e investimenti non agevolabili, oltre al contributo agli obiettivi climatici del Recovery plan.
Il secondo decreto, senza data limite, stabilirà i requisiti dei formatori per le spese di formazione agevolate.

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Per informazioni:

Area Sviluppo Associativo

Tel: 030 3745.284

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