Importanti aggiornamenti normativi riguardano l’utilizzo di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) nei prodotti cosmetici. Dal 1° maggio 2026 entreranno in vigore nuovi limiti e divieti per argento, Hexyl Salicylate e o-Phenylphen.
A seguito di recenti studi sulla salute, la Commissione Europea ha deciso di limitare o vietare l’uso di tre sostanze molto comuni nel settore dell’estetica e dell’acconciatura perché classificate come potenzialmente tossiche.
Le nuove norme, contenute nel Regolamento (UE) 2026/78, diventeranno obbligatorie dal 1° maggio 2026. Oltre questa data, i prodotti e le scorte che non risulteranno conformi non potranno più essere utilizzati né venduti.
Le sostanze di interesse dei cosmetici utilizzati in estetica e acconciatura impattate dal Regolamento sono:
– ARGENTO -SILVER (CAS: 7440-22-4, INCI: CI 77820)
È il colorante che regala l’effetto metallico o “a specchio”. Secondo le nuove disposizioni, l’utilizzo del CI 77820 come colorante resterà consentito fino allo 0,2% nei prodotti per labbra e negli ombretti, mentre sarà vietato in prodotti diversi quali smalti, gel unghie, spray ecc. che non potranno, pertanto, più essere immessi o mantenuti sul mercato e che gli utilizzatori professionali non potranno più detenere al fine dell’applicazione sulle clienti.
– 2-IDROSSIBENZOATO DI ESILE (CAS: 6259-76-3, INCI: HEXYL SALICYLATE)
Sono stati introdotti i seguenti limiti di concentrazione specifici a seconda del
tipo di prodotto cosmetico:
• fragranze idroalcoliche (escluse quelle per bimbi <3 anni) 2%;
• tutti i prodotti da risciacquare (con alcune eccezioni) 0,5%;
• tutti i prodotti da non risciacquare (con alcune eccezioni) 0,3%;
• dentifrici 0,001%;
• colluttori 0,001%
• prodotti per bambini < 3 anni 0,1%;
(non usare nella maggior parte dei casi)
– BIFENIL-2-OLO (CAS 90-43-7, INCI “O-PHENYLPHENOL”)
Il Regolamento 2026/78 ne conferma l’uso solo entro limiti precisi e con condizioni di sicurezza. Viene inoltre incluso il suo sale sodico (sodium o-phenylphenate) tra i conservanti autorizzati con gli stessi limiti, che sono i seguenti:
• nei prodotti da risciacquare la concentrazione massima combinata di o-Phenylphenol e Sodium o-Phenylphenate (espresso come fenolo) non deve superare lo 0,2 %;
• nei prodotti da non risciacquare la concentrazione combinata non deve superare lo 0,15 %;
• non deve essere usato in prodotti che possano comportare esposizione inalatoria dell’utilizzatore finale (es. aerosol, spray);
• non è consentito nei prodotti per il cavo orale (come dentifrici e collutori);
• è raccomandato evitare il contatto con gli occhi.
Per quanto riguarda la gestione delle giacenze non conformi, la normativa non specifica l’obbligo di reso al fornitore o di smaltimento autonomo; pertanto, la procedura resta affidata agli accordi contrattuali tra le singole parti.
