Con risoluzione del 27 aprile 2017, n. 53, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’agevolazione “prima casa” è valida anche se l’acquirente non dichiara nell’atto di svolgere l’attività lavorativa nel Comune ove è sito l’immobile, purché entro 18 mesi dall’acquisto assuma l’impegno di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile. La rettifica, infatti, può essere effettuata anche in data successiva alla registrazione dell’atto di acquisto purché l’Agenzia delle Entrate non abbia già negato le agevolazioni in oggetto a causa della mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato.
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