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Inchiostri per tatuaggi e trucco permanente: nuovi divieti e limitazioni

Dal 4 gennaio 2022 entrano in vigore le nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2081 relative alle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente.
Da tale data gli operatori dovranno perentoriamente attenersi ai divieti e limitazioni imposti dal provvedimento.

Cosa cambia dal 4 gennaio 2022?

La Commissione europea, a seguito della emanazione di un Regolamento di modifica della normativa Reach (Reg. CE n. 1907/2006) ha stabilito che verrà limitato l’uso di oltre 4.000 sostanze chimiche negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente, in quanto ritenute pericolose per la salute.
La restrizione introduce limiti massimi di concentrazione per singole sostanze o gruppi di sostanze utilizzate negli inchiostri per tatuaggi o nel trucco permanente. Esempi di sostanze chimiche sono particolari sostanze coloranti azoiche, ammine aromatiche cancerogene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), metalli e metanolo.
Non vi è quindi alcun “divieto assoluto” di effettuare tatuaggio o trucco permanente a colori ma viene prevista, invece, l’introduzione di un divieto all’uso di sostanze coloranti che non rispettano il suddetto Regolamento europeo (in termini di limiti di concentrazione per sostanza colorante).

Le sostanze coloranti del Regolamento sono state ritenute pericolose perché:
a) cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione umana
b) sensibilizzanti per la pelle
c) corrosive per la pelle
d) irritanti per la pelle
e) irritanti per gli occhi
f) provocanti lesioni oculari

La restrizione di cui sopra ha ottenuto il sostegno degli Stati membri dell’UE nel luglio 2020 ed è stata adottata dalla Commissione nel dicembre 2020 per poi entrare in vigore, appunto, ad inizio del 2022. Sinora non era in vigore alcuna legislazione specifica a livello dell’UE, sebbene vi fossero differenti legislazioni nazionali di alcuni Stati membri, che ora verranno superate.

Come procedere

I nuovi limiti entrano in vigore nei paesi UE/SEE (Unione europea + Spazio economico europeo) a partire dal 4 gennaio 2022 e, nel caso di “Pigment Blue 15:3” e “Pigment Green 7”, per i quali la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE hanno concordato un periodo di transizione di 24 mesi, a partire dal 4 gennaio 2023. Ciò non perché tali colorazioni risultino essere esenti dalle sostanze ritenute pericolose per la salute umana ma perché tali gradazioni pare risultino (ancora) di difficile sostituzione con sostanze innocue per l’organismo. Ad ogni modo, si rileva purtroppo come, ad oggi, la stragrande maggioranza dei produttori di inchiostri non abbiano ancora provveduto a immettere sul mercato succedanei in grado di rispettare le esigenze artistiche di colorazione e, allo stesso tempo, le nuove limitazioni europee per la salute.

Pertanto dal 4 gennaio 2022, il tatuaggio/trucco permanente può essere effettuato solo ed esclusivamente utilizzando inchiostri rispondenti al nuovo Regolamento (salve le deroghe temporanee per blu e verde): gli operatori del comparto, quindi, prima dell’inoculazione dei pigmenti dovranno accertarsi che le sostanze utilizzate rispettino le limitazioni in questione.
Per fare questo si suggerisce di richiedere al produttore/fornitore una “dichiarazione di rispondenza ai limiti di cui all’allegato XVII del Reg. CE n. 1907/2006, come modificato dal Reg. UE n. 2081/2020”.
Si ritiene, a tutela dell’attività effettuata, che copia della suddetta dichiarazione sia sottoposta al cliente, che la sottoscriverà per presa visione. Si suggerisce altresì di rilasciarne copia. In assenza di tale dichiarazione, è necessario procedere al corretto smaltimento dellesostanze come rifiuti speciali, secondo le disposizioni vigenti del decreto legislativo152/2008 – Testo Unico Ambientale – TUA.
Si precisa infine che le nuove restrizioni, dal 4 gennaio 2022, impongono inoltre che sulle etichette delle miscele destinate al tatuaggio e al trucco permanente sia riportatotale uso previsto e che l’etichetta debba inoltre includere un elenco degli ingredienti e le dichiarazioni di sicurezza pertinenti.

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