Il D.M. 18 dell’aprile 1977 prevede che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la circolazione, debbano essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’Interno.
Sulla base di considerazioni che riguardano la sicurezza il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell’Interno hanno ritenuto necessario prevedere, la graduale sostituzione degli estintori a polvere con quelli a base d’acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica, sugli autobus e scuolabus in circolazione.
Con la consapevolezza che tale operazione richieda tempi e modi che devono essere adeguatamente regolamentati è stato deciso che la sostituzione degli estintori sopraindicati possa essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:
– i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data dal 16 aprile 2018, dovranno essere dotati in ogni caso di estintori a base d’acqua (compresi quelli a schiuma);
– i veicoli immatricolati in precedenza, invece, dovranno essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza della revisione del dispositivo che imponga la sostituzione dell’agente estinguente dell’estintore presente a bordo e, comunque, entro 3 anni dalla data della circolare del 23/03/18, del Ministero dell’Interno.
Per tutelare la salute dei passeggeri, il personale di bordo dei veicoli sopraindicati ancora dotati di estintori a polvere dovrà in ogni caso essere reso edotto che tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri.
Per ulteriori informazioni contattare l’area categorie allo 030/3745.324-284.