Il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 5969 riguardante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025, sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per la presentazione delle domande.
Ricordiamo che in base al Decreto, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono, complessivamente 136.000 per l’anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025, così ripartite:
2023 |
2024 |
2025 |
|
Lavoro subordinato |
52.770 |
61.250 |
70.720 |
Lavoro autonomo |
680 |
700 |
730 |
Lavoro stagionale (settore agricolo e turistico-alberghiero) |
82.550 |
89.050 |
93.550 |
Quote di ingresso complessive |
136.000 |
151.000 |
165.000 |
Lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo
Con specifico riferimento agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, il decreto prende in considerazione un numero di settori più ampio rispetto alla gestione delle quote di ingressi nel triennio precedente. In particolare, i settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale lavoratori subordinati sono i seguenti:
• autotrasporto merci per conto terzi;
• edilizia;
• settore turistico-alberghiero;
• meccanica;
• telecomunicazioni;
• settore alimentare;
• cantieristica navale;
• trasporto passeggeri con autobus;
• pesca;
• acconciatori, elettricisti ed idraulici;
• assistenza familiare e socio-sanitaria.
Nell’ambito del numero di ingressi complessivi previsti per il lavoro non stagionale ed autonomo, le quote sono poi ulteriormente ripartite come segue:
2023 |
2024 |
2025 |
|
Lavoro subordinato |
52.770 |
61.250 |
70.720 |
cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2) |
1.900 |
2.380 |
2.850 |
cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. a) |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. b) |
12.000 |
20.000 |
28.000 |
lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a) |
90 |
90 |
90 |
apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b) |
180 |
180 |
180 |
lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio- sanitaria (art. 6, co. 4, lett. c) |
9.500 |
9.500 |
9.500 |
conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 5) |
4.100 |
4.100 |
5.100 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Lavoro autonomo |
680 |
700 |
730 |
cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2) |
100 |
120 |
150 |
lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a) |
10 |
10 |
10 |
apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b) |
20 |
20 |
20 |
cittadini appartenenti a specifiche categorie (art. 6, co. 7) |
500 |
500 |
500 |
conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 6) |
50 |
50 |
50 |
La Circolare chiarisce alcuni aspetti procedurali ed in particolare è stato precisato che il datore di lavoro interessato a presentare flussi prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato – verifichi presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura.
Con riferimento al reddito che deve possedere il datore di lavoro per poter presentare la richiesta di nulla osta i Ministeri precisano che:
• Per il settore dell’assistenza familiare, “il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.
Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità)”.
Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. È possibile inoltrare l’istanza anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell’assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico.
• Per tutti i comparti lavorativi il reddito imponibile, in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00.
Una lunga serie di dettagli vengono forniti per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus.
Presentazione delle domande di nulla osta
Rilevanti novità sono introdotte anche con riferimento ai termini di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro che, a differenza di quanto avvenuto con il precedente decreto flussi, vengono fissati prevedendo finestre temporali diverse per l’invio delle domande di lavoro non stagionale e stagionale.
In particolare, per il 2023 le richieste potranno essere inviate, fino al 31 dicembre, a partire dalle ore 9.00 del:
• 2 dicembre per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia. Si tratta, in particolare, dei cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
• 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
• 12 dicembre per i lavoratori stagionali.
Per gli anni 2024 e 2025 i termini decorreranno invece dalle ore 9.00 del:
• 5 febbraio, per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione;
• 7 febbraio, per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
• 12 febbraio, per i lavoratori stagionali.
Per assistenza nella presentazione delle domande contatta i nostri uffici.