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Covid-19: Regione Lombardia introduce nuove restrizioni in vigore fino al 13 Aprile

L’ordinanza regionale 521 del Presidente Attilio Fontana, entrata in vigore Domenica 5 Aprile per gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata aggiornata dalla delibera regionale 522 del 6 Aprile. Le ulteriori restrizioni si integrano con quelle previste dal Decreto Governativo e resteranno in vigore anch’esse fino al 13 Aprile.

Tra le principali novità:


Obbligo di mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani ogniqualvolta si esce dalla propria abitazione.


L’accesso alle attività aperte è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.


Obbligo per le attività aperte di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio.


In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentiti il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1) e il commercio al dettaglio di fiori e piante (esclusivamente all’interno degli ipermercati e dei supermercati).


 Nei giorni festivi e prefestivi è vietata la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

– computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
– apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
– articoli per l’illuminazione;
– ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– ottica e fotografia.


È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile e quelli di latte sfuso, i distributori automatici presenti all’interno degli uffici e delle attività consentite e i quelli dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (nel rispetto del distanziamento sociale).


La consegna a domicilio è consentita per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. 11 Marzo 2020; deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.


E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche.


Sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono però aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita e la sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento.


Le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.


Le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.


Le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:

– interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
– interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite;
– interventi urgenti per le abitazioni.


Resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

– personale in servizio presso le stesse strutture;
– ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
– personale viaggiante di mezzi di trasporto;
– ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
– soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020;
– soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
– soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
– soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.


I servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti.


Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con i precedenti provvedimenti.


  • CLICCA QUI PER VEDERE L’ORDINANZA 522 DEL 06/04/2020
  • CLICCA QUI PER VEDERE L’ORDINANZA 521 DEL 04/04/2020
  • CLICCA QUI PER VEDERE LA SINTESI DI TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI IN VIGORE
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