Con sentenza n. 22819 del 12 agosto 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto previsto dall’art. 41, comma 2, lettera e-ter) del decreto legislativo n. 81/2008 secondo il quale, in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi, il rientro in azienda è necessariamente preceduto da visita medica di idoneità, che il lavoratore non può rifiutarsi di effettuare.
La Suprema Corte afferma che è obbligo del datore effettuare la visita di controllo preventivo circa l’idoneità alla mansione e, al contempo, il lavoratore non può rifiutarsi di andare in azienda se il datore lo invita a recarsi sul posto di lavoro, cosa che integra gli estremi del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso.