La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha accorpato nell’unica categoria di “Meccatronica” le precedenti attività di “Meccanica /motoristica” e di “Elettrauto”.
A seguito di tale modifica pertanto:
• le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all’attività di meccanica – motoristica che all’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”;
• le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto hanno potuto e possono ancora continuare a svolgere l’attività sino al 5 gennaio 2023;
• il Responsabile Tecnico che, alla data del 5 gennaio 2013, aveva già compiuto 55 anni ha potuto e può proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
In considerazione di quanto sopra premesso, ricordiamo che il 5 gennaio 2023 rappresenta la data di scadenza, con riferimento al periodo transitorio concesso alle imprese di autoriparazione abilitate solo alla sezione meccanica-motoristica o elettrauto e già iscritte all’epoca di entrata in vigore della norma con tale abilitazione al registro delle imprese, per la riqualificazione alla sezione meccatronica.
Pertanto, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte alla data del 5 gennaio 2013 possono riqualificarsi, in via alternativa, per la sezione meccatronica mediante:
• frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti;
oppure
• rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.