Regione Lombardia con D.g.r. del 20 novembre 2015 – n. X/4357 ha stabilito le nuove procedure per il diverso impiego degli autobus rispetto a quanto risultante dall’immatricolazione.
Di seguito le casistiche e le rispettive modalità della distrazione degli autobus.
1) Per la distrazione degli autobus immatricolati in servizio di linea per destinarli a servizio di noleggio con conducente:
a) l’azienda che intende distrarre autobus dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente deve presentare apposita richiesta all’Ente concedente il servizio di linea su cui è impiegato l’autobus;
b) l’Ente concedente, al fine di rilasciare l’autorizzazione, effettua le verifiche in merito:
– al rispetto di quanto stabilito dall’art. 3, c. 1, lett. i) del Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, n. 6 ‘Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente’;
– all’anzianità massima dei mezzi, che non può essere superiore ad anni 15 dalla data di prima immatricolazione del mezzo per le imprese di noleggio aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità;
c) l’autorizzazione è rilasciata dagli Enti concedenti, in via eccezionale, per la durata di un anno, deve indicare gli orari, i giorni e/o i periodi in cui distrarre gli autobus e deve garantire la regolarità del servizio di linea;
d) l’autorizzazione deve essere esibita dalle aziende richiedenti ai competenti uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il rilascio della necessaria autorizzazione;
e) le autorizzazioni di cui ai punti c) e d) devono essere tenute a bordo dei mezzi nell’effettuazione del servizio di noleggio con conducente;
f) la mancata autorizzazione dei competenti uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri prima dell’inizio del servizio, rende nulla e priva di ogni efficacia l’autorizzazione rilasciata dall’Ente concedente.
2) Per la distrazione degli autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente per destinarli ai servizi di linea:
a) l’azienda che intende distrarre autobus dal servizio di noleggio per utilizzarli in un servizio di linea deve presentare apposita richiesta all’Ente concedente il servizio di linea su cui deve essere impiegato l’autobus;
b) l’Ente concedente può rilasciare apposita autorizzazione verificando il rispetto degli standard di qualità del parco mezzi previsto negli atti di affidamento dei servizi di linea vigenti. Resta fermo quanto previsto dall’art. 4, c. 10, del Regolamento Regionale 27 ottobre 2015, n. 8 ‘Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale’;
c) l’autorizzazione è rilasciata dall’Ente concedente, in via eccezionale, per la durata di un anno;
d) l’autorizzazione costituisce titolo legale per l’impiego del mezzo.
3) Per la distrazione degli autobus immatricolati in servizio di linea cui si applicano tariffe all’utenza fissate dall’Ente concedente, ivi inclusi i servizi sostitutivi di servizi ferroviari:
a) l’azienda deve presentare apposita richiesta all’Ente concedente il servizio di linea su cui è impiegato l’autobus;
b) l’autorizzazione è rilasciata dagli Enti concedenti, in via eccezionale, per la durata di un anno, eventualmente indicando gli orari, i giorni e/o i periodi in cui distrarre gli autobus e deve garantire la regolarità del servizio di linea;
c) l’autorizzazione deve essere tenuta a bordo dei mezzi nell’effettuazione del servizio di linea cui sono destinati i mezzi;
d) l’autorizzazione costituisce titolo legale per l’impiego del mezzo.
4) Per la distrazione degli autobus immatricolati in servizio di linea per destinarli ad altro servizio di linea cui si applicano tariffe all’utenza definite autonomamente dal gestore:
a) l’azienda deve presentare apposita richiesta all’Ente concedente il servizio di linea su cui è impiegato l’autobus;
b) fermo restando il rispetto del divieto che impone di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche fino all’esaurimento del vincolo temporale di destinazione (8 anni per gli autobus urbani, 10 anni per quelli extraurbani), l’autorizzazione è rilasciata dagli Enti concedenti, in via eccezionale, per la durata di un anno, eventualmente indicando gli orari, i giorni e/o i periodi in cui distrarre gli autobus e deve garantire la regolarità del servizio di linea;
c) l’autorizzazione deve essere tenuta a bordo dei mezzi nell’effettuazione del servizio di linea cui sono destinati i mezzi;
d) l’autorizzazione costituisce titolo legale per l’impiego del mezzo.
L’effettuazione di un servizio in assenza delle autorizzazioni previste è sottoposto alle sanzioni stabilite dagli artt. 85 e 87 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ‘ Nuovo codice della Strada’.
– Scarica la Dgr_20_novembre 2015_n_X_4357
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