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Dal 15 ottobre green pass obbligatorio nel luoghi di lavoro pubblici e privati

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE n. 127, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le modalità operative per l’organizzazione prevederanno prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Saranno individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui sopra.
Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 dovranno essere effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi della normativa.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sarà punito con delle sanzioni definite dalla Legge. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

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Per informazioni:

Area Sviluppo Associativo

Tel: 030 3745.284-283

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