Con sentenza del 3 novembre 2016 il Tribunale di Milano, dopo aver rilevato la nullità del patto di prova relativo ad un lavoratore assunto con “le tutele crescenti” previste dal decreto legislativo n. 23/2015, ha disposto la reintegra del lavoratore ai sensi dell’art. 3, comma 2, del predetto decreto, con un indennizzo di natura risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.
Secondo il giudice il mancato superamento del periodo di prova non supportato dal patto di prova per iscritto, va ricondotto nell’area del licenziamento disciplinare, con la disapplicazione di quanto previsto dal comma 1 (illegittimità del licenziamento e conferma del provvedimento con il riconoscimento della sola indennità di natura risarcitoria predeterminata dal Legislatore).
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