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Trasporti: novità sull’esame per il conseguimento della CQC

Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 5 luglio 2019 porta importanti modifiche allo svolgimento dell’esame per conseguire la carta di qualificazione dei conducenti di veicoli industriali e di autobus.

Dal prossimo 19 novembre cambierà infatti la struttura dell’esame:
le settanta domande a cui i candidati dovranno rispondere saranno tratte, in modo casuale, da un database di quesiti ai quali il candidato dvrà rispondere su un sistema informatizzato “vero” o “falso”, barrando rispettivamente la lettera V o F, in un tempo massimo di novanta minuti.
Il testo precisa che delle settanta domande, quaranta riguardano gli argomenti comuni alle CQC merci e passeggeri, le altre trenta riguardano il tipo di abilitazione specifica scelta dal candidato.

Per passare l’esame, il candidato non dovrà dare più di sette risposte sbagliate.
Nel caso in cui l’esame venga svolto da un autista che ha già la carta di qualificazione per il trasporto di merci e voglia conseguire anche quella per le persone, dovrà rispondere solo alle trenta domande relative a quest’ultima abilitazione, ossia quelle previste dalla lettera c del comma 4 dell’articolo 7 del Decreto del 20 settembre 2013. In questo caso, il tempo a disposizione è di 40 minuti e il numero massimo di errori ammesso per la promozione è tre.

Nel caso inverso, ossia un autista con CQC passeggeri che voglia conseguire quella per le merci, il candidato dovrà rispondere a trenta quesiti della lettera b, sempre nel tempo di 40 minuti e un massimo di tre errori.

Se il candidato ha già l’attestato d’idoneità professionale per svolgere l’attività di autotrasporto merci o passeggeri e vuole conseguire la carta di qualificazione per il settore di cui è idoneo, deve rispondere solo alle 40 domande comuni ai comparti merci e passeggeri (ossia quelle della lettera a) in un tempo di 50 minuti e con un massimo di quattro errori.

Invece, se tale candidato con attestato vuole conseguire la CQC per il suo settore e ha frequentato il corso di formazione previsto dal comma 5 dell’articolo 9 del Decreto del 20 settembre 2013, ottiene la carta di qualificazione della tipologia per cui ha frequentato la parte pratica del corso senza esame, solo esibendo alla Motorizzazione l’attestato di frequenza del corso stesso.

Consulta il Decreto

Per informazioni è possibile contattare l’Area Sviluppo Associativo al numero 030/3745.324-284.

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