La Legge di Bilancio 2023 ha disposto la proroga al 30 settembre 2023 per il “vecchio” regime del credito d’imposta – ovvero quello con percentuali maggiori – a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali 4.0 nuovi (indicati nell’allegato A alla legge n. 232-2016), a condizione che:
– entro il 31 dicembre 2022 sia stato accettato il relativo ordine dal venditore e versato il 20% di acconto;
– entro il 30 settembre 2023 sia completato l’acquisto.
Prima della modifica, tale agevolazione era infatti riconosciuta solo fino al 31 dicembre 2022, oppure, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% ed entro il 30 giugno 2023 fosse terminato l’acquisto.
Per tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione):
• 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Si ricorda che è sempre necessaria una perizia asseverata/attestazione di conformità da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni fino a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.