Con la Legge regionale 30 giugno 2026, n. 17, Regione Lombardia è intervenuta nuovamente sulla disciplina del trasporto pubblico (L.R. 6/2012), modificando in modo significativo alcune disposizioni introdotte solo pochi mesi prima con la L.R. 2/2026 (vedi QUI notizia dello scorso febbraio).
Cosa cambia rispetto alle disposizioni della Legge regionale 2/2026 dello scorso febbraio?
Durata delle sospensioni: non più allineate alla carta di circolazione
Il meccanismo è stato completamente riscritto. Regione Lombardia ha abbandonato il rinvio automatico al Codice della Strada, reintroducendo scaglioni temporali progressivi per le violazioni degli articoli 2 e 3 della Legge 21/1992 (sia per Taxi che per NCC):
• prima violazione: sospensione da 1 giorno a 1 mese;
• seconda violazione commessa nell’arco di un quinquennio: sospensione da 1 a 2 mesi;
• terza violazione commessa nell’arco di un quinquennio: sospensione da 2 a 4 mesi.
• Resta fermo che la sanzione è disposta dal Sindaco del comune rilasciante, previo parere della commissione consultiva comunale.
Revoca dell’autorizzazione/licenza: soglia alzata a 4 violazioni e chiarimento su sede/rimessa NCC
• La revoca scatta ora con la commissione di quattro violazioni nell’arco di un quinquennio (e non più tre).
• La norma specifica espressamente che la sede operativa NCC può coincidere con la rimessa, a condizione che l’immobile sia nella disponibilità dell’impresa a idoneo titolo e chiaramente individuato ai fini dell’attività e dei controlli. Resta ferma la facoltà di istituire ulteriori sedi operative funzionali all’attività d’impresa.
