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Tatuaggi e piercing: Regione Lombardia regola la nuova disciplina delle attività

A seguito dell’approvazione, avvenuta la scorsa estate, della l.r. n. 13/2021 che disciplina le attività di tatuaggio e piercing, la Giunta di Regione Lombardia ha approvato lo scorso 21 dicembre le Disposizioni attuative previste dalla legge stessa. Di seguito un breve riepilogo dei principali contenuti della normativa regionale in vigore:

FORMAZIONE ABILITANTE

Accesso alla professione
Per lo svolgimento delle attività è necessaria la frequenza a specifici Corsi di Formazione (uno per il tatuaggio e uno per il piercing) con l’obiettivo di fornire agli operatori adeguate competenze in varie materie.
Tali corsi formativi, disciplinati dall’allegato 1 delle disposizione attuative del 21 dicembre, sono di 1500 ore complessive, di cui 1000 di attività teorico pratiche da realizzarsi presso la sede dell’ente formativo accreditato e 500 di tirocinio.

Tali obblighi formativi non si applicano agli operatori che sono già in possesso dell’attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del “quadro regionale degli standard professionali” (QRSP) di operatore di tatuaggio e piercing conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione e realizzati da Enti accreditati.

Aggiornamento formativo
E’ stato introdotto inoltre l’obbligo per tutti gli operatori, anche quelli che già operano al momento di entrata in vigore della legge, di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

Coloro i quali sono esentati dal percorso formativo di 1500 ore devono effettuare il corso di aggiornamento entro tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 23 luglio 2021.

ESERCIZIO DI ATTIVITA’
L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing deve avvenire sempre nel rispetto dei requisiti igienico sanitari definiti dall’allegato 4 delle disposizione attuative del 21 dicembre 2021 ed è soggetto a Scia da presentare al Comune nel cui territorio viene svolta l’attività.
Analogamente risultano soggette a Scia anche l’apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede in cui le attività vengono svolte.

DIVIETI E SANZIONI
L’articolo 5 e l’articolo 7 della nuova legge prevedono una serie di divieti e sanzioni (da € 1.500 a € 15.000) sia per quanto riguarda l’attività di tatuaggio che di piercing a cui si rimanda nel testo completo in allegato al presente articolo.

DISPOSIZIONI PER I MINORENNI
Per quanto riguarda l’esecuzione di tatuaggi e piercing su minori di anni diciotto è sempre necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall’ordinamento civile. Ribadito il divieto di esecuzione di tatuaggi sui minori di 16 anni, nonché l’esecuzione di piercing sui minori di 14 anni.
Sui minori di anni quattordici è consentita l’esecuzione del piercing al lobo dell’orecchio con il consenso specifico di chi esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall’ordinamento civile.

FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Anche l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing svolte in occasioni di fiere o altri eventi pubblici al di fuori del normale ambiente di lavoro è soggetto a presentazione della Scia.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Per quanto riguarda le informazioni al pubblico, è previsto l’obbligo di affiggere in modo visibile le informazioni inerenti al rispetto dei requisiti di formazione professionale e dei materiali e prodotti utilizzati, nonché l’informativa circa i rischi legati all’esecuzione di tatuaggi e piercing.
Altresì è previsto l’obbligo di far sottoscrivere ai soggetti che si sottopongono al trattamento il consenso informato sui rischi legati all’esecuzione di tatuaggi e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione ((allegato 6 delle disposizione attuative del 21 dicembre 2021).

La delibera stabilisce inoltre che il personale di oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie può continuare ad effettuare la foratura del lobo auricolare nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note regionali: protocollo n. H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo n. H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013.

Normativa

Legge Regionale 23 luglio 2021 n. 13

Disposizioni attuative – D.g.r. 21 dicembre 2021 – n. XI/5796

– modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti (allegato 1);
– riconoscimento della professione regolamentata di tatuatore e piercing in Lombardia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (allegato 2);
– informazioni sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione di tatuaggi o piercing (allegato 3);
– requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing (allegato 4);
– modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d’uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili (allegato 5);
– contenuti del modulo di consenso informato da far firmare ai clienti e ai minorenni (allegato 6);
– modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing (allegato 7).

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Per informazioni:

ASTF – Settore Formazione

Tel: 030 3745.256-236

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