Con la pubblicazione del Decreto n. 229 del 21/12/2023 vengono apportate delle modifiche sul procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.
Queste, in sintesi, le principali novità del provvedimento che entra in vigore il 29 febbraio 2024:
– è previsto che l’autorizzazione alla circolazione di prova venga rilasciata sia per i veicoli non ancora immatricolati che per i veicoli già immatricolati, fermo restando l’obbligo di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. La possibilità di utilizzare la targa prova sui veicoli già immatricolati – ricordiamo – è il risultato degli interventi di Confartigianato Imprese, che hanno consentito di sanare in via definitiva la complessa e controversa problematica e di garantire la piena operatività degli autoriparatori;
– sono rivisitati i criteri di assegnazione e utilizzazione della targa prova nonché le condizioni per la sua validità, con una regolamentazione più rigorosa:
▪ le autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare sono commisurate e contingentate in base al numero di dipendenti occupati e di collaboratori stabili dell’impresa (una autorizzazione ogni 5 dipendenti e collaboratori, nell’insieme considerati; se il numero dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5 è rilasciata una sola autorizzazione).
▪ l’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile; ha validità annuale; non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza; è sempre revocata dall’Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata; è utilizzabile per la circolazione su strada di un solo veicolo per volta, tenuta a bordo dello stesso, nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità o revocata.
▪ i procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale Motorizzazione, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto.
▪ la titolarità dell’autorizzazione è personale, non è cedibile.
▪ la targa utilizzata su un veicolo già immatricolato deve essere applicata in modo ben visibile, per rendere leggibile la targa di immatricolazione.