Definizione agevolata
Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 concede di estinguere alcuni debiti e contributi iscritti a ruolo negli anni compresi tra il 2000 ed il 2015 pagando il debito in una rata oppure nel limite massimo di quattro rate, decurtato delle sanzioni e degli interessi di mora.
Rimangono pertanto da pagare:
– il debito (quota capitale);
– gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
– aggio;
– rimborso per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Le modalità della definizione agevolata
Entro il 23 gennaio 2017 il debitore deve:
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comunicare ad Equitalia, mediante appositi moduli che saranno disponibili sul sito, la volontà di avvalersi dell’agevolazione indicando il numero di rate con il quale vorrebbe estinguere il debito (da una a quattro);
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in pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto della definizione agevolata, assumere l’impegno alla rinuncia agli stessi giudizi.
Entro il 22 aprile 2017 Equitalia comunica al debitore, che ha presentato l’istanza, l’importo dovuto e la scadenza delle singole rate.
E’ comunque stabilito che:
– le prime due rate sono pari ad un terzo del debito;
– la terza e la quarta sono pari ad un sesto del debito;
– la scadenza della terza rata non può superare la data del 15 dicembre 2017;
– la scadenza della quarta rata non può superare la data del 15 marzo 2018.
Definizione agevolata e prescrizione dei termini di recupero degli importi a ruolo
La presentazione dell’istanza comporta anche l’interruzione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi iscritti a ruolo.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.
Definizione agevolata in caso di rateazione in corso
La definizione agevolata può essere chiesta anche da chi ha in corso delle rateazioni con Equitalia purché, rispetto ai piani rateali in essere, risulti regolare con tutti i pagamenti scadenti tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
In tal caso:
– ai fini della definizione agevolata si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, dell’aggio e del rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
– restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, di interessi di mora e di sanzioni e somma aggiuntive sui contributi e premi previdenziali;
– il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata da Equitalia.
Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati, ha già interamente corrisposto quanto dovuto, per poter beneficiare degli effetti della definizione agevolata, deve comunque esprimere la sua volontà di aderirvi.
Estinzione di Equitalia
A partire dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte.
Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte.
E’ istituito un ente denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione” la cui attività è monitorata costantemente dall’Agenzia delle Entrate, a cui sarà devoluta l’attività di riscossione nazionale.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio assistenza fiscale allo 030/3745265.