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Rischio da scariche atmosferiche: cosa cambia e cosa fare

La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevede che tutte le aziende effettuino la valutazione del rischio da scariche atmosferiche, ovvero il rischio legato ai fulmini, sia diretti che indiretti.

Cosa è cambiato?
Dal 1° giugno 2020 è stata abrogata la norma CEI 81-30. Oggi la valutazione deve essere effettuata secondo le norme CEI EN 62305-2 e CEI EN 62858.
Chi ha una valutazione precedente, basata sulla vecchia normativa, è tenuto ad aggiornarla.

Chi è interessato?
Tutte le attività, anche quelle non industriali. Alcuni esempi:
• un negozio al dettaglio con insegne luminose o un’insegna metallica esterna;
• un ufficio con impianto elettrico e server;
• un magazzino con struttura metallica o situato in una zona isolata;
• un laboratorio artigianale con macchinari collegati alla rete elettrica.

Anche se il rischio risulta basso, è importante documentarlo attraverso una valutazione specifica, come richiesto dalla legge.

Cosa succede se non si valuta il rischio?
La responsabilità è in capo al datore di lavoro. In caso di danni o controlli, la mancanza della valutazione può comportare sanzioni.
Tuttavia, non si tratta di un adempimento complicato, e nella maggior parte dei casi può essere risolto con un’analisi tecnica mirata.

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Per informazioni:

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Tel: 030 3745.233-234

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