Confartigianato informa che Regione Lombardia ha approvato in data 1 febbraio 2018, il Regolamento n. 5 che disciplina l’esercizio dell’attività di tintolavanderia in attuazione dell’art. 21 bis della legge regionale 73/89 e definisce:
a) l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l’avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell’attività di tintolavanderia;
b) la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori tintolavandai in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
I comuni, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento (06/02/2018), adottano apposito regolamento di disciplina dell’attività di tintolavanderia o adeguano quello già esistente.
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l’attività di tintolavanderia hanno l’obbligo, entro dodici mesi da tale data, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l’esercizio della medesima attività. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi per cause non imputabili all’interessato. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell’obbligo, si applicano le sanzioni stabilite dal regolamento.
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