L’articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018 prevede che le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del citato Decreto (cioè dal 24/01/2019), risultano già iscritte al Registro telematico nazionale F-gas, devono conseguire i pertinenti certificati/attestati (di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo Decreto) entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (cioè entro il 24/09/2019).
Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro.
Al fine di dare seguito a quanto previsto dall’articolo 21, il Ministero dell’Ambiente, il giorno 12 febbraio 2021, ha provveduto a pubblicare l’Avviso di cancellazione in Gazzetta Ufficiale e ha reso disponibili sul proprio sito e sul sito www.fgas.it gli elenchi delle persone fisiche e delle imprese oggetto di cancellazione.
Trascorsi 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale Avviso, verranno effettuate le cancellazioni delle persone fisiche e delle imprese iscritte in data antecedente al 24 gennaio 2019 e non in possesso di certificato/attestato.
Per poter operare nuovamente su impianti contenenti gas fluorurati sarà necessario avviare di nuovo iter d’iscrizione.