Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.
MODALITÀ DI REDAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI
Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere redatto:
– dalle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti (in via obbligatoria);
– dalle aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti (su base volontaria);
– in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti;
– utilizzando le modalità telematiche definite nel decreto in esame e di seguito illustrate.
N.B. Ai fini della determinazione del numero di dipendenti, deve essere considerata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda, inclusi gli apprendisti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line.
A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (https://servizi.lavoro.gov.it ) apposito applicativo informatico.
Per accedere all’ applicativo, le aziende devono utilizzare esclusivamente:
– SPID;
– Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato;
– altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del Lavoro.
Al termine della procedura di compilazione degli appositi moduli, il servizio informatico del Ministero del Lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO BIENNALE
Le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-23 entro e non oltre il 15 luglio 2024.
SANZIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO PARI OPPORTUNITÀ
Si rammenta che in caso di mancata presentazione del rapporto le aziende (obbligate) sono passibili di una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro e, nei casi più gravi, della sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti. L’applicazione di entrambe le sanzioni non è tuttavia automatica scattando solamente nel caso in cui le aziende interessate non ottemperino all’invito dell’Ispettorato territoriale del lavoro a provvedere nei successivi 60 giorni. Inoltre qualora il rapporto trasmesso contenga informazioni mendaci o incomplete l’Ispettorato Nazionale del Lavoro applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.