CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE
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Quesiti sulle nuove norme sui sacchetti per la spesa

A completamento di quanto già comunicato nella precedente newsletter del 4 gennaio 2018, Confartigianato intende precisare che:

– se all’esercente viene richiesta una busta da asporto per un qualsiasi prodotto, egli ha l’obbligo di fornirla con le caratteristiche prestazionali menzionate negli articoli già richiamati, a titolo oneroso ed evidenziando il prezzo sullo scontrino di vendita;

– non è previsto un prezzo obbligatorio di vendita; esso viene stabilito liberamente dal venditore, tanto che si possono incontrare legittimamente sul mercato prezzi differenti per lo stesso tipo di oggetto;

– i sacchetti di plastica forata a protezione del pane (come quelli che normalmente si trovano al supermercato, il cosiddetto “pane confezionato”) esulano dal campo di applicazione della recente norma sugli ultraleggeri. Si tratta infatti di un tipo di imballaggio diverso dalla busta usata per i prodotti sfusi. Il pane confezionato in busta – come ad esempio il pacco di altri prodotti da forno come i biscotti già confezionati – non è soggetto al pricing obbligatorio;

– i sacchetti acquistati prima del 31/12/2017 – se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte – non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge e l’entrata in vigore è già trascorso con il 1/1/2018;

– gli involucri utilizzati dalle pulitintolavanderie per avvolgere e trasportare i capi puliti, essendo imballaggi, non hanno le caratteristiche dei sacchetti per l’asporto e quindi non rientrano nella normativa sopra citata. Tali involucri rispondono alla normativa ed alla contribuzione prevista dal Conai;

– i calzolai, ferma restando l’applicazione delle norme (utilizzazione di borse dalle caratteristiche tecniche conformi) adempiono al divieto di cessione gratuita applicando il relativo prezzo (fornitura a titolo oneroso) che tuttavia, non trascrivono sullo scontrino dal quale sono esentati;

– le bustine utilizzate dagli orafi per inserirvi i gioielli lavorati o dalle ferramenta per avvolgere minuterie metalliche (spesso con cerniera clip scorrevole in plastica), fermo restando il doveroso approfondimento per tenere conto dei pareri delle diverse Amministrazioni competenti oltre al Ministero dell’Ambiente, e considerando l’uso di materiale alternativo compatibile quali le bustine di carta, sembra che possano non rientrare nel campo di applicazione della norma;

– il cliente può utilizzare una propria borsa di plastica, in base alla legge non vi sono elementi ostativi a riguardo. Vi è una eventuale restrizione a proposito di ciò che riguarda le buste ultraleggere in quanto – per ragioni sanitarie – devono essere “monouso” ossia non vanno riutilizzate.

Per informazioni contattare l’Area Categorie tel. 030/3745283 area.categorie@confartigianato.bs.it

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