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Prodotti in plastica: nuove limitazioni da gennaio 2022

E’ stato pubblicato lo scorso 30 novembre il Decreto legislativo n. 196/2021 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. Direttiva SUP – Single Use Plastics) sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente: il decreto ne introduce riduzioni al consumo e restrizioni all’immissione sul mercato.

Di seguito il dettaglio dei prodotti che saranno vietati dal prossimo 14 gennaio 2022:

– bastoncini cotonati;

– posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

– piatti;

– cannucce;

– agitatori per bevande;

– aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori e relativi meccanismi;

– contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

– contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

– tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Abbiamo seguito l’intero iter di approvazione, presentando emendamenti e integrazioni in parte accolte nel testo finale in materia di esaurimento scorte e sanzioni.

Al fine di consentire alle imprese di esaurire le scorte di prodotti non conformi già prodotti e/o acquistati rispetto alle disposizioni inserite nel decreto in esame, gli artt. 5, 6 e 7 stabiliscono che è consentita la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica elencati, fino ad esaurimento scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli.

Le sanzioni, originariamente previste per importi da € 5.000 a € 40.000, sono state pressoché dimezzate: il comma 1 dell’art. 14 sancisce che “salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 25.000”.

Simile il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato adempimento all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Dal 14 gennaio 2022, in caso di immissione sul mercato interno di imballaggi non conformi all’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006, non si applicherà più la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista dall’art. 261, comma3, Dlgs. 152/2006 (da € 5.200 a € 40.000) ma una sanzione da € 5.000 a € 25.000.

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