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I principali punti del “Decreto Sostegni”

Il Governo ha varato il Decreto Sostegni, che in parte accoglie alcune delle sollecitazioni di Confartigianato, a cominciare dal superamento dei codici Ateco e dell’inclusione dei professionisti tra le categorie indennizzate, dall’altro, prevede ancora parametri che escludono troppe imprese dai ristori.

Per facilitare l’aggiornamento degli associati, formiamo di seguito una sintesi, non esaustiva, degli aspetti più importanti del provvedimento.

Contributi a fondo perduto

Si tratta di un indennizzo ed in particolare di un contributo a fondo perduto calcolato sulla riduzione media mensile del fatturato/corrispettivi.

Destinatari: titolari di partita iva residenti o stabiliti in Italia che esercitano un’attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario (inclusi gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciali).

Condizioni richieste: il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019.

Ammontare del sostegno: il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

• 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,

• 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,

• 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,

• 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,

• 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo minimo è comunque fissato a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo massimo, invece, non potrà superare i 150.000 euro.

Esempio: un’impresa ha fatturato 120.000 euro nel 2019 e 60.000 euro nel 2020. La media mensile del fatturato è di 10.000 euro nel 2019 e di 5.000 euro nel 2020. La differenza sulla quale calcolare l’importo del sostegno è 5.000 euro. La percentuale da applicare su detto importo è del 50%, per cui il contributo a fondo perduto spettante sarà di 2.500.

Attenzione: si tratta di un contributo riconosciuto una tantum e non di un indennizzo periodico riconoscibile su base mensile.

Imprese che hanno attivato la partita iva dopo il 01/01/2019: il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta. In questi casi ai fini del calcolo della media mensile si rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Tipologia del contributo: il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e ai fini dell’IRAP. Contabilmente il contributo costituisce un contributo in conto esercizio, erogato ad integrazione di mancati ricavi a causa della crisi innescata dal Covid-19.

Modalità e termini di presentazione: per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica per la presentazione della stessa. Si prevede che, con scelta irrevocabile, i beneficiari possono chiedere, per l’intero importo spettante, in luogo dell’erogazione del contributo, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici.


Ammortizzatori sociali

La parte certamente più significativa riguarda la proroga degli ammortizzatori sociali Covid-19 a cui le imprese possono far ricorso relativamente ai dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Al riguardo i nuovi periodi di durata degli ammortizzatori sociali Covid-19 risultano essere i seguenti:

• una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione della CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria);

• una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 per le imprese che ricorrono alla cassa integrazione in deroga, all’assegno ordinario ed al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).

Detti interventi non sono soggetti alla contribuzione addizionale.

Inoltre in funzione della diversificazione temporale della possibilità di far ricorso agli ammortizzatori sociali come sopra indicato, la norma “rimodula” il divieto di licenziamento:

– per le aziende che possono accedere alla CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria), il divieto di licenziamento durerà fino al 30 giugno 2021;

– per le imprese rientranti nell’intervento della Cassa in Deroga, Fis ed FSBA, il divieto di licenziamento durerà sino al 30 ottobre 2021.

Altra particolare novità inserita nel DL Sostegni riguarda la riproposizione della disposizione che deroga all’apposizione di causali alla proroga o al rinnovo del contratto a tempo determinato fino alla fine del 2021 (nella recente Legge di Bilancio tale disposizione era utilizzabile sino al 31/03/2021, mentre con il DL 41/2021 viene prorogata a tutto l’anno 2021).

Per informazioni e chiarimenti CLICCA QUI.


Lavoratori autonomi e professionisti

È previsto l’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2019 non superiori a 50.000 euro e che nel 2020, rispetto all’anno precedente, abbiano subito un calo del reddito superiore al 33%. Dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo.


Fondo di sostegno per varie attività colpite dall’emergenza Covid-9

Prevista l’istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.


Proroghe e sospensioni

Sino al 30 aprile sono sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi riguardanti cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi (anche doganali), ingiunzioni fiscali degli enti territoriali ed accertamenti esecutivi degli enti locali. I versamenti di questi pagamenti sospesi dovranno avvenire in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2021.

È prevista un’ulteriore proroga dei versamenti delle rate agevolate relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio. I nuovi termini di versamento sono:

• con riferimento alle rate in scadenza nel 2020 ed in particolare, il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020: entro il 31 luglio 2021;

• con riferimento alle rate in scadenza nel 2021 ed in particolare, il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021: entro il 30 novembre 2021.

Confermato il principio secondo il quale il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere il diritto alla rateizzazione.

Stralcio cartelle: sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti, alla data del 23 marzo 2021, da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Consegna CU: slitta al 31 marzo 2021 il termine per l’invio delle CU e la consegna ai contribuenti.


Riduzione tariffe

Viene istituito un fondo di 600 milioni di euro per la riduzione dei costi di gestione del contatore e degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche di aprile, maggio e giugno delle utenze a bassa tensione non domestiche.
È prevista una riduzione del 30% del canone Rai 2021 per le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione e consumo bevande in locali aperti al pubblico.


Occupazione suolo pubblico

La disposizione proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono prorogate ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.


Bonus per la mobilità dei disabili

Il Decreto Sostegni contiene anche una misura che incrementa il Fondo per i bonus per la mobilità dei disabili e delle persone in difficoltà e ne proroga la fruibilità al 31 dicembre 2021.
Il comma 3 dell’art. 34, infatti, finanzia con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo istituito dall’articolo 200-bis del Decreto Rilancio finalizzato alla concessione di un bonus per l’utilizzo di taxi o di auto a noleggio con conducente.
I destinatari sono le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.
Si precisa che il buono viaggio è pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

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Per informazioni:

Ufficio Assistenza Fiscale

Tel: 030.37.45.265

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