Il decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha introdotto uno specifico regime attinente le prestazioni occasionali per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.
Nello specifico:
1) per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo l’utilizzo del lavoro occasionale è limitato ai datori di lavoro che, complessivamente, non occupino più di otto dipendenti a tempo indeterminato.
2) per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Si ricorda infine che in ogni caso è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.