Con nota n. 93676 del 18 marzo l’Ag. delle Dogane ha prorogato al 30 giugno i termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l’energia elettrica nonché per il carbone, la lignite e il coke, relative all’anno d’imposta 2019.
La decisione recepisce, di fatto, quanto stabilito dal DL ‘Cura Italia’.
Per i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base dei consumi emergenti dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica:
– provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;
– potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.
In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.
Per l’accisa sul carbone, lignite e coke, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base del volume delle forniture emergente dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke:
– provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume delle forniture effettuate (ivi comprese quelle per uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;
– potranno detrarre a partire dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dalle forniture effettuate (ivi comprese quelle per uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.
In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) per il 2019 costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.
All’atto della presentazione delle dichiarazioni, i soggetti obbligati in oggetto richiamati provvederanno ad attualizzare le accennate operazioni di liquidazione del debito e a definire i ratei in acconto per l’anno 2020.
Per informazioni contattare l’Ufficio Assistenza Fiscale al numero 030/3745265.