Solo le imprese di lavanderia che si limitano a mettere a disposizione dei propri clienti lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori a gettoni sono esenti dall’obbligo di designazione di un responsabile tecnico. Permane invece il vincolo per tutte le lavanderie self service che erogano servizi aggiuntivi tipici delle lavanderie tradizionali attraverso attività secondarie e marginali.
Questo quanto già chiarito ad inizio anno da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che in una nota ufficiale aveva affermato “che quanto previsto al comma 1 bis del decreto legislativo n. 59 del 2010, vale a dire la sola esclusione dell’obbligo di designazione del responsabile tecnico dall’applicazione della legge n. 84 del 2006 è riservata alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni“.
Dopo le richieste di Confartigianato di una linea distintiva tra l’attività tradizionale di pulitintolavanderia e quella commerciale di lavanderia self-service che risolvesse il problema della concorrenza sleale delle “finte self service”, il Ministero ha confermato quindi l’obbligo di designazione del responsabile tecnico in tutti i casi in cui l’attività non sia ascrivibile alla definizione di cui sopra.
Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una corretta ed uniforme applicazione della normativa, Unioncamere ha provveduto ad inoltrare a tutte le CCIAA italiane una circolare dedicata a questa importante comunicazione.
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