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Inps: Disciplina del lavoro occasionale e calcolo della forza aziendale

Criteri computo dei lavoratori occupati.
Come noto, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. Detta limitazione non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001.

Allo scopo di favorire l’omogenea applicazione della citata disciplina, fermi i criteri applicativi fissati al par. 6.2 della circolare n. 107/2017, si fa presente quanto segue:

a. i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del d.lgs. 81/2015);

b. ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;

c. ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circ. n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54 -bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

Tabella dei Costi

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.

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