CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE
Rappresentanza - assistenza - servizi per imprese e persone

News

Il “Decreto Lavoro” è stato convertito in legge: scopri cosa prevede

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 85 del 3 luglio 2023, si è definitivamente chiuso l’iter che ha portato alla conversione in legge del cosiddetto “Decreto Lavoro”, entrato in vigore a tutti gli effetti il 04/07/2023. Di seguito evidenziamo cosa prevede:

1) NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO AGILE:
Con l’inserimento del nuovo art. 28-bis e del comma 3-bis all’art. 42 viene prorogato:
fino al 30 settembre 2023 il lavoro agile per i lavoratori fragili (patologie di cui al Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022);
fino al 31 dicembre 2023 il lavoro agile per i genitori lavoratori con almeno un figlio minore di 14 anni e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio dal virus SARSCoV- 2.

2) CONFERMATO IL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO PER I FRINGE BENEFITS AI DIPENDENTI CON FIGLI

Per il periodo d’imposta 2023, trovano applicazione due distinte soglie di non imponibilità dei c.d. fringe benefits, con ambito soggettivo e oggettivo di applicazione differente.
Nello specifico, per i lavoratori dipendenti:
senza figli a carico, è confermata la soglia ordinaria di 258,23 euro per i beni ceduti e i servizi prestati;
con figli a carico, si introduce la soglia di 3.000 euro, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas naturale.

3) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI
Viene mitigata la sanzione amministrativa pecuniaria per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, per la quota a carico del lavoratore, operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore stesso, per un importo non superiore ad 10.000 euro. La sanzione, in precedenza fissata in un importo compreso tra 10.000 e 50.000 euro, viene ridotta a una volta e mezzo l’importo omesso fino a quattro volte lo stesso importo.

4) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
La Legge n. 85/2023 apporta alcune significative e ulteriori modifiche alla disciplina del contratto a termine, di cui al Capo III del D.Lgs n. 81/2015, senza peraltro far venir meno quanto già contenuto nel Decreto Lavoro.

Le NOVITÀ rispetto alla versione originaria del decreto sono:

Rinnovi con causale solo sopra i 12 mesi
La principale novità riguarda la sostanziale parificazione dei “rinnovi” alle “proroghe” con riferimento all’applicazione delle causali che legittimano l’apposizione del termine del contratto.

“Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1”.

Computo durata complessiva contratti
Ai fini del computo del termine di dodici mesi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Pertanto, viene stabilito che ai fini del computo dei “12 mesi” per i quali la norma non prevede l’indicazione delle causali (quindi i primi 12 mesi di rapporto a causale), si dovranno tenere in considerazione solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 48/2023.

Appare opportuno precisare che tale “clausola di salvaguardia” non incide sulla durata massima complessiva dei rapporti a termine, che rimane confermata in 24 mesi.
Pertanto, nell’applicazione di tale semplificazione occorre tenere comunque in considerazione la durata massima dei rapporti a termine stipulabili tra le stesse parti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Stampa

Per informazioni:

Area Lavoro

Tel: 030 3745.219

newsletter

Iscriviti alla newsletter!

Per rimanere aggiornato su tutte le nostre news.

Vuoi scoprire quanto tempo ti manca per la pensione ?

Vuoi scoprire come migliorare la tua connettività con il tuo voucher internet?