Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 04.05.2023 è stato pubblicato il DL n. 48 (Cd. Decreto Lavoro), che introduce una serie di misure a sostegno del reddito dei lavoratori e di revisione di alcuni istituti di diritto del lavoro di particolare interesse per le imprese. Il testo definitivo del provvedimento contiene alcune rilevanti novità, con particolare riferimento alla rivisitata disciplina dei contratti a tempo determinato.
Il provvedimento è in vigore da venerdì 5 maggio, ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Durante l’iter di conversione è probabile che il decreto possa subire delle modifiche, magari anche sostanziali. Nell’attesa di avere un quadro definitivo delle misure contenute, riassumiamo di seguito alcune delle principali novità.
CONTRATTI A TERMINE E CAUSALI (ART. 24) – Il decreto Lavoro modifica l’impianto relativo alle causali stabilendo che l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi (e non eccedente i 24 mesi) è consentita:
• nei casi previsti dalla contrattazione collettiva (CCNL), anche di secondo livello;
• in via alternativa, e solo fino al 31 dicembre 2024, in assenza di regolamentazione da parte della predetta contrattazione collettiva, ragioni tecniche, organizzative e produttive potranno essere individuate dalle parti contraenti;
• per la sostituzione di altri lavoratori, fermo restando il limite dei 24 mesi e la coerenza con la durata dell’assenza del lavoratore uscente.
FRINGE BENEFIT e WELFARE AZIENDALE (ART. 40) – Sulla falsa riga di quanto previsto nel 2022 per la generalità dei lavoratori, il Decreto Lavoro riconosce ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da 258,23 a 3.000 euro per il solo anno 2023. Tra i beni e sevizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito rientrano anche le utenze domestiche relative ad acqua, luce e gas che concorrono al raggiungimento della predetta soglia. Per il riconoscimento dei nuovi importi il dipendente dichiara al datore di lavoro il codice fiscale dei propri figli.
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE (ART. 39) – La riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti opera sugli stipendi che vanno dal 1° luglio al 30 novembre 2023 (esclusa la tredicesima mensilità) e va ad aggiungersi alla precedente riduzione, pertanto, il taglio è elevato da 2 a 6 punti per i redditi fino a 35.000 euro e da 3 a 7 punti per i redditi che non superano i 25 mila euro.
INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI GIOVANI (ART. 27) – Ai datori di lavoro privati è riconosciuto – per ciascuna domanda – un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani che:
1. non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
2. non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.