A partire dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria in modo esteso a chiunque esercita un’attività di impresa o professione , come le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, imprese individuali, lavoratori autonomi, enti non commerciali e associazioni ed enti sportivi dilettantistici, per la sola attività commerciale eventualmente svolta.
Sempre dal 2019 la fattura elettronica diventerà obbligatoria anche nei rapporti con i privati, purché residenti o stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Sono espressamente esonerati dall’obbligo coloro che hanno adottato il “regime di vantaggio” (minimi) o il “regime forfetario”.
L’impresa, dopo aver generato la fattura elettronica, invia il file all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (Sdi). Quest’ultimo provvederà a inoltrarla al destinatario, dopo aver verificato la presenza dei dati obbligatori.
Attraverso un servizio di pre-registrazione è possibile comunicare in anticipo l’indirizzo telematico in cui ricevere le fatture elettroniche, che può coincidere con la Pec o, in alternativa, un canale telematico (web service o Ftp) con l’assegnazione di un “codice destinatario”.
L’Agenzia ha predisposto un servizio che consente alle imprese di richiedere, personalmente o tramite intermediario abilitato, un codice bidimensionale, QR Code, che include i dati del cliente necessari per la fatturazione e l’indirizzo prescelto per il recapito della fattura.
Il QR-Code può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato anche sul proprio telefono cellulare o tablet in modo che possa essere fornito con facilità al fornitore che troverà tutti dati necessari all’emissione e recapito della e-fattura.
I dati contenuti nel QR Code sono quelli validi al momento della richiesta; in caso di modifica dei dati anagrafici o della partita Iva è necessario distruggere il vecchio QR Code e generarne uno nuovo.
Prima di inoltrare la fattura al destinatario, il sistema di interscambio effettua una serie di controlli che, se non venissero superati positivamente, comportano lo scarto della fattura.
Entro il termine massimo di cinque giorni la fattura dovrà essere nuovamente inviata senza aggravio di sanzioni mantenendo lo stesso numero e la stessa data della prima emissione.
In caso di emissione di fatture con modalità diverse da quelle previste per la “fattura elettronica” e che non transitino dal Sistema di Interscambio (SdI), il documento si intende non emesso e si applicano le sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta dovuta.
L’obbligo di emissione di fattura elettronica è anticipato all’01/07/2018 per i soggetti che lavorano in sub appalto per la pubblica amministrazione e per le cessioni di carburanti.
Sub appalti per la PA
Si ricorda che già da anni vi è l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. A decorrere dal 01/07/2018 alle imprese che lavorano in appalto direttamente per i soggetti sopra citati si aggiungono anche coloro che lavorano in sub appalto che dovranno emettere fattura elettronica ai soggetti privati sub appaltatori. Vi sarà l’obbligo di indicare in fattura il codice IPA ed il codice CIG e CUP oltre a quello di firmare digitalmente il documento prima di inviarlo allo SDI.
La fattura elettronica scatta dal 1° luglio 2018 per il rifornimento di carburate
Dal 1° luglio gli acquisti di benzina e gasolio presso i distributori potranno essere documentati con fattura elettronica o con la scheda carburante che, a partire dal 01/01/2019 verrà soppressa.
La fattura elettronica non dovrà necessariamente riportare la targa o gli estremi identificativi del veicolo, salvo per gli esercenti attività di autotrasporto per i quali l’indicazione di questi elementi è obbligatoria per l’ottenimento del rimborso delle accise.
IMPORTANTE NOVITÀ
Tutti i rifornimenti di carburante, non potranno più essere pagati con contante ma con qualsiasi altro mezzo tracciato quale ad esempio la carta di debito (bancomat) o di credito o le carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ossia da operatori finanziari residenti oppure con assegno bancario e postale. E’ possibile continuare ad utilizzare le carte magnetiche o i buoni di carburate rilasciati dalla compagnia petrolifera a seguito dei c.d. contratti di netting che consentono il pagamento del carburante in un momento diverso rispetto al rifornimento: con tale contratto è possibile rifornirsi presso tutti gli impianti gestiti dalla stessa compagnia petrolifera che emetterà fattura elettronica.
Il pagamento con mezzi non tracciati comporta l’indetraibilità delle spese sostenute.
Dal punto di vista pratico dal 1° luglio al momento del rifornimento presso le stazioni di servizio con emissione di fattura elettronica ci si potrà comportare nei seguenti modi:
Caso A) in occasione del rifornimento comunicare alla stazione di servizio: 1) i dati della ditta; 2) l’indirizzo PEC su cui riceverla; 3) effettuare il pagamento con mezzi tracciati quali (bancomat, carta credito ecc..). La fattura elettronica perverrà via PEC e dovrà essere poi contabilizzata.
Caso B) la ditta si è dotata di codice QR rilasciato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e pertanto fornisce i propri dati e quelli della PEC in un’unica soluzione passando il codice QR sull’apposito lettore di cui la stazione di servizio dovrebbe essere fornita; la stazione trae dal codice QR tutti i dati per l’emissione della fattura che nel caso A venivano forniti manualmente dalla ditta; si effettua il pagamento con mezzi tracciati e successivamente si riceverà la fattura via PEC che dovrà essere successivamente contabilizzazione.
Caso C) la ditta si è dotata di carte prepagate o APP scaricate sul telefono cellulare che sono messe a disposizione dalle varie compagnie petrolifere e si è identificata e profilata presso la compagnia fornendo anche la PEC su cui indirizzare la fattura elettronica. In questo caso bisognerà seguire le istruzioni tecniche fornite al momento del rifornimento per ottenere l’emissione della fattura ed effettuare il pagamento tracciato in modo completamente automatizzato, anche nelle fasce orarie in cui non è presente il personale addetto alla stazione di servizio. Comunque si riceverà la fattura via PEC.
Si ricorda che tutte le fatture dovranno essere conservate in formato elettronico tramite apposito processo di conservazione sostitutiva digitale.
Sarà possibile continuare ad utilizzare fino al 31/12/2018 la scheda carburante tuttavia si ribadisce l’obbligatorietà del pagamento presso la stazione di servizio rigorosamente con mezzi tracciati.
Si ricorda infine che entra obbligatoriamente in vigore l’emissione della fattura elettronica, dal 1° luglio, per la cessione di benzina e gasolio nei passaggi precedenti alla vendita presso gli impianti stradali e dunque, per tutti i grossisti o coloro che vendono questi prodotti non tramite distributori stradali. Si precisa tuttavia che l’obbligo scatta se il carburante è destinato a motori per autotrasporto e non se destinato ad altri usi come il riscaldamento.