Il DPCM del 10 Aprile dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del citato decreto.
E’ consentito lo svolgimento di specifiche attività non ricomprese nell’allegato 3 del DPCM 10 Aprile, previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, riconducibili alle seguenti fattispecie:
1) sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché dei servizi di pubblica utilità, dei servizi essenziali e delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione.
Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
2) Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.
3) Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
4) Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
5) E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
La comunicazione alla Prefettura di Brescia dovrà avvenire compilando e firmando digitalmente il “Modello Comunicazione” DPCM 10 APRILE 2020 da trasmettere via PEC all’indirizzo protocollo.prefbs@pec.interno.it indicando OBBLIGATORIAMENTE come oggetto della mail il codice DPCM10COVID.
Si sottolinea che la Prefettura di Brescia è competente solo per le attività produttive ubicate sul territorio della Provincia di Brescia.
Per le attività già espressamente autorizzate dall’allegato 3 del DPCM 10 Aprile non è necessario compiere nessun adempimento formale.
Per informazioni contattare l’Area Sviluppo Associativo ai numeri 030/3745-283-324-284.