Il nuovo Dpcm del 10 Aprile 2020, in vigore da Martedì 14 Aprile 2020, proroga le restrizioni fino al 3 Maggio 2020 e introduce alcune novità.
Per quel che riguarda il commercio al dettaglio infatti niente più divieti per carta, cartone e articoli di cartoleria, libri (consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati in Regione Lombardia) e vestiti per bambini e neonati.
Per quanto riguarda le attività produttive invece via libera a silvicoltura e utilizzo aree forestali, industria del legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale e parti intercambiabili per macchine utensili, fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche, computer e unità periferiche, commercio all’ingrosso di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura, cura e manutenzione del paesaggio (con esclusione delle attività di realizzazione).
Si continuano però ad applicare anche le misure di contenimento più restrittive adottate dalla Regione Lombardia con ordinanza 528 ed efficaci anch’esse fino al 3 Maggio.
Restano chiuse tutte le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per quelle previste dall’allegato 1, sospese le attività dei servizi di ristorazione con la concessione della consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie inerenti confezionamento e trasporto, sospese ancora anche le attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri ed estetisti) diverse da quelle presenti nell’allegato 2.
Sono sospese, comunque, tutte le attività commerciali effettuate per mezzo di distributori automatici fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile, latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici nonchè i distributori automatici presenti all’interno degli uffici e delle attività consentite.
Gli esercizi commerciali aperti, oltre a dover assicurare la distanza interpersonale di un metro, sono tenuti ad assicurare ingressi contingentati e a vietare la sosta all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Raccomandata l’applicazione delle misure previste nell’allegato 5. Si precisa che in Regione Lombardia gli esercizi commerciali al dettaglio di cui è consentita l’apertura devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio.
Inoltre, sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita e la sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento.
E’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. Deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
In merito alle attività produttive sono tutte sospese ad accezione di quelle indicate nell’allegato 3.
Restano consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (in cui sono specificate imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi inerenti le attività consentite). Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui sopra. Fino all’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa (VEDI LA PROCEDURA).
Stesso discorso valido anche per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, e per le filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio (autorizzate alla continuazione).
Viene precisato che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni o forniture.
Le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Ricordiamo l’obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, del massimo rispetto del Protocollo di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro.
Si ricordano infine le misure di prevenzione igienico sanitarie previste nell’allegato 4.
Restano in vigore i limiti per gli spostamenti, consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Anche gli spostamenti fuori dal comune in cui attualmente ci si trova restano consentiti solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute (modulo di autodichiarazione) e resta vietato tassativamente ogni movimento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
– Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
– Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
– Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
– Nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
– Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
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