Nel testo di conversione in legge del DL Rilancio, per far fronte a questo momento di difficoltà scaturito dall’emergenza epidemiologica, sono state introdotte importanti misure finalizzate a sostenere le imprese del comparto moda.
In particolare l’art. 38-bis prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere, a livello nazionale, le imprese del tessile, della moda e degli accessori con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione ed allo scopo di promuovere i giovani talenti dei medesimi settori.
Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica delle spese e di erogazione dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio.
L’art.48-bis, invece, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020.
Il credito d’imposta, riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro è destinato ai soggetti con bilancio certificato. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore dei conti o da una società di revisione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.
Le modalità e i criteri di attuazione sono stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze.
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