Il DL Rilancio (all’art. 200, comma 6-bis) prevede che, al fine di adeguare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, fino al 30 giugno 2021, anche le autovetture ad uso di terzi possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone, in deroga all’articolo 87, comma 2, del Codice della strada.
Il provvedimento intende favorire l’integrazione del trasporto pubblico locale di linea attraverso le imprese con autovetture autorizzate per servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza.
I veicoli che possono essere autorizzati ai servizi di linea per trasporto persone sono indicati all’art. 82 del Codice della strada dove sono compresi: autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni, filobus, filoarticolati e filotreni.
– Codice della Strada (artt. 82 e 87)
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