Vi ricordiamo che dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la soppressione dell’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima).
Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15^ unità.
Il c.d. correttivo al Jobs act (Decreto Legislativo n. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.
Disabili: dal 1° gennaio obbligo di assumere un disabile per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Stampa