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D.M. 37: dal 28 dicembre scattano gli adeguamenti agli obblighi di infrastrutturazione digitale

Dal prossimo 28 dicembre entrano in vigore le modifiche previste al D.M. 37/08 sulle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il Decreto 192 del 29 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti adeguato la disciplina agli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga.

L’adempimento, destinato agli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a profonda ristrutturazione, introduce anche in Italia l’obbligo di etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga”: tale attestazione deve essere rilasciata da un impiantista abilitato con la lettera b), su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. L’attestazione, necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità, deve poi essere comunicata, entro 90 giorni, dal Comune al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).

Tra le principali modifiche, si segnalano:
– fra gli impianti posti al servizio degli edifici oggetto del Decreto, rientrano gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti (art.1 mentre prima il riferimento era solo a impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere);
– il punto di consegna delle forniture viene ora definito come il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente (art.2);
– si parla di impianti radiotelevisivi ed elettronici come le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti (art. 2);
– vengono definite le funzioni del responsabile tecnico dell’impresa abilitato per gli impianti previsti all’art. 1 del DM 37. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di un altro soggetto interessato, il RT dell’impresa rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multi servizi passiva. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata.

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Tel: 030 3745.324-283

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