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Coronavirus, stretta sulla Lombardia e 14 province: le misure del Decreto

Il Dpcm 8 marzo 2020 è stato firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo. È entrato immediatamente in vigore e resterà in vigore fino al prossimo 3 aprile 2020.

«Ci rendiamo conto – ha spiegato il premier – che tutte queste misure creeranno disagio, imporranno dei sacrifici, a volte piccoli, a volte molto grandi. Però questo è il momento dell’autoresponsabilità. Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire e non dobbiamo contrastare queste misure: non dobbiamo pensare di essere furbi».

Il punto centrale delle nuove misure restrittive riguarda i movimenti e gli spostamenti all’interno dell’area identificata come più a rischio contagio.

Non c’è più una “zona rossa” come nei precedenti decreti, ma quella che è stata ribattezzata come “zona arancione”, in cui la mobilità non viene vietata ma limitata. La zona è costituita dall’intera Regione Lombardia e da 14 province di Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto: Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

In questa “zona arancione” sono prescritte una serie di misure e restrizioni che mirano a contenere la diffusione del contagio da Coronavirus.

MISURE SANITARIE

  • permanenza al proprio domicilio e limitazione al massimo dei contatti sociali in caso di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
  • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena o positivi al virus;

MOBILITÀ

  • evitare gli spostamenti in entrata e uscita dal territorio interessato e all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, ferma restando la possibilità di rientrare al proprio domicilio.

LAVORO

  • sospesi i concorsi pubblici (esclusi quelli in ambito sanitario oppure quelli svolti in modalità telematica);
  • adozione in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, di modalità di collegamento da remoto;
  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di ferie e congedo ordinario da parte dei dipendenti;
  • sospesi gli esami di idoneità alla guida, con proroga dei termini.

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

  • sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, se non svolti a porte chiuse (consentiti gli allenamenti ma solo agli atleti professionisti e di livello nazionale o internazionale);
  • chiusi gli impianti sciistici;
  • sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi pubblici di carattere ludico, sportivo, culturale, religioso e fieristico;
  • sospese le cerimonie civili e religiose, con i luoghi di culto aperti solo mantenendo la distanza di un metro;
  • sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, master e alta formazione;
  • chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

  • sospesa l’attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
  • consentite le attività di ristorazione e dei bar solo dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, pena la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • chiusura nelle giornate festive e prefestive per le medie e grandi strutture di vendita, e per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore di queste strutture deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

A queste misure specifiche per la “zona arancione”, contenute nell’articolo 1 del Decreto (che fanno contestualmente cessare quelle contenute nei DPCM del 1 marzo e del 4 marzo), si aggiungono quelle valide per l’intero territorio nazionale, a cui fanno riferimento gli articoli 2 e 3. Tra cui:

  • limitazione allo stretto necessario degli spostamenti delle persone fisiche;
  • adozione di modalità di Smart working (lavoro agile) da parte dei datori di lavoro anche in assenza di accordi individuali;
  • sospensione di congressi, eventi pubblici, riunioni, meeting e convegni in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi pubblici o di pubblica utilità;
  • sospensione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate delle scuole
  • attivazione di attività didattiche a distanza nelle scuole, nelle università e nell’alta formazione;
  • interventi straordinari di sanificazione dei mezzi da parte delle aziende di trasporto pubblico.

Sono confermate anche le misure di informazione e sensibilizzazione e le prescrizioni di carattere sanitario contenute nei precedenti decreti.

(seguono aggiornamenti)

> DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CLICCA QUI

> ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE CLICCA QUI

> MISURE IGIENICO SANITARIE DA ADOTTARE CLICCA QUI

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