Il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Salute hanno emanato l’Ordinanza n. 3986 del 28 marzo 2020 che disciplina l’entrata in Italia nell’ambito dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le nuove disposizioni continuano a non applicarsi alle persone individuate dai precedenti Decreti MIT 120 del 17 marzo 2020 e 122 del 18 marzo 2020 come specificato al comma 9 e comunque a chiunque sia addetto al trasporto merci come previsto dal comma 10.
Come stabilito, quindi, chi intende fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che specifichi in modo chiaro e dettagliato:
– i motivi del viaggio (salute, lavoro, necessità assoluta);
– l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, nonché il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla;
– un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Le persone che fanno ingresso in Italia con qualunque mezzo (compresi quelli propri o privati), anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. Anche in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sarà obbligatorio segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria.
I vettori devono acquisire e verificare l’autocertificazione prima dell’imbarco e provvedere alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri, vietando l’imbarco in caso di stato febbrile (temperatura uguale o maggiore di 37,5 gradi), nonché nei casi in cui la documentazione sia incompleta.
Devono, inoltre, adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l’uso da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali.
– Ordinanza n. 3986 del 28 marzo 2020
– Autodichiarazione per l’entrata in Italia dall’estero
Per informazioni contattare l’Area Sviluppo Associativo allo 030/3745.324-284.