Con sentenza n. 21265 del 28 agosto 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che il fatto contestato ex art. 7 della legge n. 300/1970 deve essere lo stesso che, poi, da luogo all’adozione del provvedimento disciplinare.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che, trattandosi di un licenziamento disciplinare di un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, debba essere applicata la reintegra “attenuata” ex art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.