Con sentenza n. 17637 del 6 settembre 2016, la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente dell’ASL che, dopo aver registrato la propria presenza timbrando il cartellino marca tempo, si era assentato dal servizio per dedicarsi ad una attività estranea alla propria prestazione di pubblico dipendente.
Nel caso di specie la Corte ha ravvisato gli estremi di un grave pregiudizio, anche di natura economica, a carico della pubblica amministrazione con violazione dell’art. 55 quater del decreto legislativo n. 165/2001.
Per informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.