Con sentenza n. 9305 del 11 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui il lavoratore ha diritto di farsi assistere, nella fase di difesa, da un rappresentante sindacale e non da un avvocato.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come “nel sistema delineato dall’art. 7, L. n. 300/1970, il diritto del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale esaurisce la tutela di legge, non essendovi in esso alcun riferimento alla difesa c.d. “tecnica” assicurata da un avvocato, che è normalmente prevista solo per il giudizio e che può essere riconosciuta o meno al di fuori di tale ipotesi in base a valutazione discrezionale del datore, né ha alcun rilievo la circostanza che il lavoratore, per gli stessi fatti oggetto dell’iniziativa disciplinare sia chiamato a rispondere nell’ambito di un processo penale considerata la diversità della sfera di interessi, privati e pubblici, su cui incidono i due procedimenti, sicché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto legittimo, a fronte del rifiuto del ricorrente di procedere secondo le modalità ordinarie, il superamento da parte della Società di quella fase della procedura”.
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