Con sentenza n. 3739 del 13 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha legittimato il licenziamento di un lavoratore per il semplice fatto di aver preso possesso di informazioni riservate, anche laddove manchi la prova della loro divulgazione.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato come il prestatore debba astenersi dal compiere non solo gli atti espressamente vietati ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, possano risultare in contrasto con i doveri collegati al rapporto di lavoro, ivi compresa la “mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno” (Cass. 1 febbraio 2008 n. 2474).
Ciò comporta che la presa di possesso di documenti aziendali di natura riservata implica violazione del dovere di fedeltà al di là che la divulgazione avvenga o meno.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.