Con la sentenza n. 21209 del 19 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di rifiuto, da parte del lavoratore, a prestare la propria attività lavorativa durante un giorno festivo, spetta, comunque, la normale retribuzione senza alcuna maggiorazione prevista in caso di lavoro (es. straordinario).
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come il diritto del lavoratore ad astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività sia pieno e generale, in quanto stabilito dalla legge, e non rilevano le ragioni che hanno determinato l’assenza di prestazione. In virtù di ciò, il trattamento economico ordinario è dovuto e non può essere negato da una disposizione di natura contrattuale.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.
Cassazione: diritto alla retribuzione anche per le festività non lavorate
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