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Cassazione: diritto alla retribuzione anche per le festività non lavorate

Con la sentenza n. 21209 del 19 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di rifiuto, da parte del lavoratore, a prestare la propria attività lavorativa durante un giorno festivo, spetta, comunque, la normale retribuzione senza alcuna maggiorazione prevista in caso di lavoro (es. straordinario).
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come il diritto del lavoratore ad astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività sia pieno e generale, in quanto stabilito dalla legge, e non rilevano le ragioni che hanno determinato l’assenza di prestazione. In virtù di ciò, il trattamento economico ordinario è dovuto e non può essere negato da una disposizione di natura contrattuale.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.

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