Con sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017, la Cassazione ha affermato che non si può parlare di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. allorquando, oltre ai lavoratori, non vengano trasferiti quei beni materiali essenziali per lo svolgimento dell’attività e qualora gli stessi lavoratori non abbiano l’autonomia necessaria per il contenuto dell’attività lavorativa.
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