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Cassazione: amministratore di società e assenza di parasubordinazione

Con sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, trattando la materia della pignorabilità dei crediti relativi al rapporto di lavoro, hanno evidenziato come l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni siano legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non comprende quelli previsti dall’articolo 409 c.p.c., n. 3 (rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato). Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall’articolo 545 c.p.c., comma 4 (pignoramento nella misura di un quinto).

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.

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