Con Risoluzione 26 gennaio 2017, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora venga venduto, prima che siano trascorsi cinque anni, l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, non si decade dall’agevolazione se, su un terreno di cui si è già proprietari, viene costruito, entro un anno dall’alienazione, un immobile ad uso abitativo, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire ad abitazione principale.
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