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Autotrasporto: nuove regole sul distacco dei lavoratori e sul cabotaggio

Sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 20/03/2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 27 del 23 febbraio 2023, con il quale si attua la direttiva UE 2020/1057 del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.
Nello specifico il decreto armonizza gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in materia e regola la disciplina speciale che riguarda le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto effettuate da trasportatori stabiliti in uno Stato membro o in uno Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, nonché le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro.

Il decreto prevede che le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato UE o a parti di esso. La disciplina speciale non si applica alle prestazioni di servizi di somministrazione di conducenti.

Nel decreto è stato inserito il Capo III bis “Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada”, e si applica ai conducenti di imprese estere di autotrasporto che eseguono in Italia trasporti internazionali (restano esclusi i trasporti bilaterali che non danno mai luogo a distacco) e trasporti di cabotaggio, a condizione che nel periodo di distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato.
Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi ha lobbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all’inizio del distacco, attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI.

La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
– l’identità del trasportatore, il numero della licenza comunitaria;
– i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
– l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
– la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
– la data di inizio e di fine del distacco;
– il numero di targa dei veicoli a motore;
– l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

Il trasportatore è inoltre tenuto ad aggiornare le informazioni sopra elencate, entro 5 giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento, altrimenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro.

Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
– copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
– ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia;
– le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio. In caso contrario è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 10.000 euro.

L’impresa estera di autotrasporto ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente, idonea a dimostrare l’operazione di trasporto bilaterale o le operazioni aggiuntive ammesse che danno logo all’esenzione dal distacco. In caso si inosservanza la sanzione va da 150 a 600 euro e a quella accessoria del fermo amministrativo del mezzo per non più di 30 giorni con affidamento in custodia.

Il committente, il vettore, lo spedizioniere e il contraente, in caso di subvezione, devono verificare che il trasportatore abbia provveduto a trasmettere in tempo utile la dichiarazione di distacco tramite l’IMI. Le sanzioni in caso di trasgressione vanno da 2.500 a 10.000 euro.
Inoltre, il decreto stabilisce che, a partire dal 21 agosto 2023, la possibilità di effettuare in esenzione dal distacco, negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, un’attività di carico e/o scarico aggiuntiva al trasporto bilaterale (ovvero fino a due attività aggiuntive nel viaggio di ritorno, se nel tragitto di andata non è stato fatto nulla), è limitata ai veicoli muniti di tachigrafo intelligente.

Il decreto introduce anche delle modifiche per ricomprendere nell’attività di controllo la verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro, sull’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, nonché l’utilizzo del sistema d’informazione del mercato interno “IMI” nell’ambito delle disposizioni volte a rafforzare la collaborazione amministrativa e lo scambio di dati tra gli Stati membri.

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Tel: 030 3745.284-324

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