Il TAR del Piemonte, a seguito dell’udienza del 14 gennaio u.s., ha annullato la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (A.R.T.) relativa alla richiesta di pagamento del contributo di funzionamento, per l’anno 2019.
Il TAR del Piemonte ha accolto in toto le argomentazioni presentate nel ricorso che era stato proposto da Confartigianato Trasporti e le altre associazioni del settore e con la sentenza n. 80/2020 ha statuito, in linea di continuità con le precedenti decisioni, che gli autotrasportatori non sono soggetti all’obbligo di pagamento del contributo di funzionamento per l’anno 2019.
Tale decisione si basa sul fatto che l’A.R.T. non ha mai esercitato le proprie competenze o le proprie attività istituzionali nel mercato in cui operano le imprese di autotrasporto. A tal riguardo il TAR evidenzia come le delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti fanno riferimento al settore ferroviario e a quello autostradale e non riguardavano direttamente il trasporto merci su strada, pertanto gli autotrasportatori non risultavano mai “destinatari” di un’attività di regolazione, ma semmai “beneficiari”.
Pertanto le imprese che avevano ricevuto la richiesta impropria dell’Autorità di regolazione dei trasporti possono continuare a non pagare tale contributo, come da indicazioni che erano state fornite.
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